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Associazionismo nel settore della pesca a Fano


La prima associazione che si occupò di fornire assistenza ai marinai fanesi fu la Società di Mutuo Soccorso fra Marinai, fondata nel 1870. Il suo scopo era di fornire sussidi in caso di malattia o piccole pensioni per i soci invalidi per motivi di età, malattie o infortuni sul lavoro.

Traendo origine dalla precedente, si costituì nel 1939 la Società Anonima Cooperativa fra Marinai e Pescatori. Nel 1962 con una variazione della ragione sociale la società prese il nome di Cooperativa Marinai; nel 1978 divenne Coomarpesca.

Altre associazioni presenti a Fano sono la Cooperativa della Piccola Pesca "R. Ambrosini" e le Cooperative del Gruppo Pesca ("Federpesca").

La Società di Mutuo Soccorso

Regolamento Generale della Società di Mutuo Soccorso eretta dai Marinai di Fano

TITOLO I. - Istituzione e scopo della Società.

Art. 1. - È costituita in Fano sotto la protezione delle vigenti Leggi una Società di Mutuo Soccorso fra i Marinai.

Art. 2. - La Società ha per iscopo:

a) venire in soccorso dei Soci che si trovassero nelle condizioni accennate al Titolo III.

b) provvedere a seconda dei mezzi disponibili all'istruzione dei Soci e loro famiglie.

c) formare un'associazione di salvataggio con le norme esistenti per altre e incoraggiare in tutto che le sarà possibile il movimento e l'industria marittima.

TITOLO II. - Soci, loro Diritti e Doveri.

Art. 3. - La Società è composta di Soci Effettivi e Onorari.

Art. 4. - Per essere Soci Effettivi bisogna:

a) esercitare la professione di Marinaio ed essere matricolati nella gente di mare.

b) avere compiuto il 15° anno di età, non oltrepassato il 40°, ed essere abili al lavoro.

c) presentare una domanda in iscritto al Consiglio Direttivo corredata dai seguenti documenti:

1) Libretto di Matricola o certificato d'esercizio,

2) Certificato medico di sana e robusta costituzione,

3) Certificato di moralità rilasciato dal Sindaco,

4) Attestato che dichiari (qualora chi fa la domanda non sia analfabeta) se ha frequentato l'Asilo del Porto, o altre scuole.

d) pagare una tassa d'ammissione fissa come segue:

dai 15 ai 18 anni, nulla

dai 18 ai 25 anni, L. 2 -

dai 25 ai 32 anni, L. 5 -

dai 32 ai 40 anni, L. 10 -

e) pagare Cent. 15 prezzo del Libretto.

Art. 5. - I doveri dei Soci Effettivi sono:

a) pagare una quota settimanale di Cent. 20.

b) intervenire, qualora si trovino in terra, nei giorni e nelle ore stabilite alle scuole e alle conferenze che si terranno nel locale della Società.

Art. 6. - I pagamenti dovranno esser fatti nelle Domeniche al Cassiere o al Segretario che in ore fissate si troveranno nell'ufficio della Società. Servirà di ricevuta il timbro che essi apporranno al Libretto, altrimenti il versamento non è valido.

Art. 7. - Il Socio che senza giustificato motivo ritarda di nove settimane i pagamenti pagherà un'ammenda di L. qualora poi si ripetesse il caso, per la seconda volta sarà multato in L. 4; per la terza in L. 6; la quarta volta verrà escluso dalla Società perdendo i versamenti fatti: sarà del pari escluso dalla Società quello che, moroso da 7 settimane e dopo ricevuto l'avviso dal Segretario, non si sarà messo in regola nella settimana successiva.

Art. 8. - Tutti i Soci effettivi, hanno diritto ai sussidi nelle circostanze e nei modi stabiliti dal Titolo III e VI. Quelli poi che entreranno soci nel terzo anno dalla fondazione della Società, o in seguito dovranno attendere un anno prima di aver diritto a sussidi.

Art. 9. - Quelli che si assentano da Fano per servizio militare non sono tenuti, durante la loro assenza all'adempimento dei doveri e non godono più dei diritti di Soci che però riacquisteranno al ritorno pagando le quote in corso a contare dal giorno del loro arrivo. Quelli poi che si assentassero da Fano per intraprendere viaggi di lungo corso cessano, se tale è il loro desiderio, dal far parte della Società; al loro ritorno se desiderano rientrarvi coll'anzianità che già avevano. Debbono pagare tutte le quote decorse dalla loro partenza.

Art. 10. - Soci Onorari sono:

a) quelli che vengono nominati tali dall'Assemblea Generale dietro proposta del Consiglio Direttivo fatto in vista dei vantaggi che essi hanno già arrecato o potranno arrecare alla Società.

b) quelli che riconosciuta l'utilità di questa istituzione si saranno volontariamente offerti ad aiutarla con una oblazione in denaro mensile od anche annuale, e vengano accettati dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III. - Sussidi.

Art. 11. - I sussidi sono di due specie, di malattia e di vecchiaia.

Art. 12. - Per ottenere il sussidio di malattia il Socio deve far pervenire alla Direzione il Certificato del Medico condotto dichiarante la natura, la gravità e la causa della malattia: questo certificato dovrà essere rinnovato di sette in sette giorni, quando la malattia perduri e consegnato al Visitatore.

Art. 13. - Il sussidio di malattia è fissato in L. 1. (una) al giorno.

Art. 14. - Venendo ricoverato in uno Spedale, il Socio malato perde il diritto al sussidio a contare dal giorno successivo all'entrata: se però esso è Capo-famiglia il sussidio verrà dato alla famiglia in L. 0,50.

Art. 15 - Il Socio che appartiene almeno da venti anni alla Società, e sia divenuto inabile al lavoro potrà fare domanda del sussidio o pensione di vecchiaia, presentando un certificato del Medico condotto. Simile domanda potrà fare il Socio reso inabile al lavoro in seguito a disgrazia avvenutagli nell'esercizio della professione di marinaio e la famiglia che restò priva d'ogni mezzo di sussistenza per la perdita del proprio Capo, che da venti anni almeno apparteneva alla Società, ovvero morto per disgrazia avvenutagli nell'esercizio della sua professione.

In tutti questi casi il sussidio viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 16. - Se alcuno dei pensionati per vecchiaia venisse ricoverato nel nostro Ospizio dei Cronici o in consimile Stabilimento perderà il diritto a detta pensione.

Art. 17. - Non ha diritto ad alcun sussidio il Socio che per stravizi, risse o malattie veneree fosse malato od anche reso inabile al lavoro.

Art. 18. - La Società quando avrà fondi sufficienti potrà prestare la somma necessaria a imbarcarsi sopra un bastimento a quel Socio che essendo stato sempre esatto nell'adempimento dei suoi doveri ne facesse domanda, prestando garanzia che il Consiglio d'Amministrazione creda sufficiente.

In caso che le domande fossero parecchie si dovrà la preferenza a quelle di somme minori e a quelle dei Soci che da più lungo tempo appartengono alla Società.

Il Socio che riceve il prestito ne rilascerà regolare ricevuta obbligandosi a restituire la somma e i frutti allo stesso saggio a cui era da prima impiegata, ad epoche determinate, e di più è obbligato a rimanere Socio almeno fino a che non ha cancellato il suo debito.

TITOLO IV. - Istruzione.

Art. 19. - Dipendentemente dallo Stato finanziario della Società il Consiglio Direttivo cercherà di facilitare l'istruzione dei Soci.

A tal uopo:

a) si procurerà un Maestro per istituire una scuola festiva per gli inalfabeti.

b) Stabilirà una serie di letture d'istruzione morale e civile, e, quando fossevi persona competente di conferenze che riguardino in particolare l'istruzione tecnica dei Soci nella loro professione.

Art. 20. - Verranno stabiliti premi pecuniari per coloro che si distinsero per assiduità e profitto nelle scuole Sociali.

TITOLO V. - Direzione Amministrazione e Adunanze

Art. 21. - La Società è rappresentata e amministrata da un Consiglio Direttivo composto di: un Presidente, un Vice Presidente e sei Consiglieri, eletti annualmente a maggioranza di voti in Adunanza generale. A parità di voti resta eletto il Socio che da maggior tempo appartiene alla Società.

Art. 22. - Il Consiglio Direttivo sceglie annualmente: un Cassiere e quattro Visitatori e un Segretario effettivo al quale in adunanza Generale potrà venire assegnata una gratificazione.

Art. 23. - Il Consiglio Direttivo si riunirà mensilmente per attendere al disimpegno delle attribuzioni determinate dagli Articoli precedenti, procedere alla verifica di cassa, vegliare sul buon andamento della Società e provvedere di lavoro i Soci disoccupati.

Art. 24. - Il Segretario Effettivo si troverà in ufficio tutte le domeniche in ore stabilite: esige in unione al Cassiere le quote rilasciando le ricevute, interviene a tutte le Adunanze del Consiglio Direttivo e a quelle Generali redigendone i Verbali, tiene in ordine i Registri d'iscrizione, di presenza alle Scuole e Conferenze, gli atti amministrativi e tutto che spetta al buon andamento interno della Società.

Art. 25. - Il Cassiere riscuote le tasse dai Soci, fa i pagamenti contro mandati firmati regolarmente dal Presidente o da chi ne fa le veci, e depone alla fine di ogni mese l'avanzo mensile in un istituto di Credito.

Art. 26. - Entro il mese di Novembre in giorno da stabilirsi dal Consiglio Direttivo si terrà l'Adunanza Generale in 1.a Convocazione, e sarà valida qualora vi sia un terzo dei Soci. In essa si approva il consuntivo, si procede all'elezione del Consiglio Direttivo e si discute il preventivo.

Se la 1.a Adunanza non fosse valida per mancanza del numero legale, o non si esaurissero in essa tutti gli articoli dell'Ordine del giorno, verranno tenute altre adunanze, valide con qualunque numero di Soci, superiore a cinque.

Art. 27. - Tutti i Soci effettivi e Onorari hanno diritto di voto nelle Adunanze, e tutti del pari sono elettori ed eleggibili alle cariche Sociali.

Art. 28. - Qualora le circostanze lo richiedano il Presidente potrà convocare straordinariamente il Consiglio Direttivo, e questo, dietro domanda di 15 Soci, potrà convocare l'Adunanza Generale.

Art. 29. - Le adunanze del Consiglio Direttivo in prima Convocazione non saranno valide se non intervenga almeno la metà de' suoi membri: in seconda Convocazione si delibererà qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il Consigliere che mancherà tre volte di seguito alle Adunanze senza giustificato motivo decade di pien diritto dalla sua carica, e vien sostituito da quello che dopo lui ottenne il maggior numero di voti, il che avviene anche quando uno Eletto non accettasse l'Ufficio conferitogli.

Art. 30. - Le votazioni personali saranno a schede segrete; le non personali si faranno per appello nominale o per alzata e seduta a meno che l'assemblea deliberi diversamente con due terzi de' voti dei Soci presenti.

TITOLO VI. - Disposizioni transitorie.

Art. 31. - La Società non comincerà ad accordare sussidi se non trascorsi tre anni dalla sua fondazione.

Art. 32. - In caso di scioglimento nessuno avrà diritto a ripetere le somme sborsate e, se dopo un anno non viene ricostituita la Società, il fondo Sociale sarà devoluto a beneficio dell'Asilo del Porto.

Art. 33. - Il presente Statuto approvato a maggioranza di voti nell'adunanza di oggi ha forza di legge, e qualunque renitenza per parte di un Socio ad ottemperare a quanto in esso e prescritto constatata dal Consiglio Direttivo, si riterrà come rinuncia formale con perdita delle quote versate.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di provvedere a quanto non è previsto dal presente Statuto.

Fano li 6 Novembre 1878

IL PRESIDENTE: Luigi Piccinetti
IL VICE-PRESIDENTE: Domenico Magi
IL SEGRETARIO ONORARIO: Tito Castellani

Biblioteca Federiciana Fano - Fondo Castellani


Dettaglio scheda
  • Data di redazione: 01.01.1878
    Ultima modifica: 02.12.2012

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